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Le indagini inquisitoriali e il ruolo dei “familiari”

Vestiti condannatiIl primo avvenimento verso l’incarcerazione dell’inquisito è la pubblica proclamazione del Sermone generale o Edictum fidei. Con cadenza più o meno annuale, gli inquisitori in accordo con il vescovo di Palermo propagandano per tutta l’isola un bando che invita chiunque sia a conoscenza o abbia anche solo un sospetto di eresia nei confronti di qualcuno a denunciarlo al tribunale. Nel corso del Seicento, tuttavia, il bando raggruppa come pratiche ereticali anche peccati comuni che poco hanno a vedere con le disquisizioni teologiche. Vengono perseguiti dunque, oltre gli apostati – coloro che hanno rinunciato alla fede cattolica per abbracciarne un’altra – presunte streghe e presunti maghi, guaritori, levatrici, bigami, sodomiti, ma anche bestemmiatori, spergiuri e così via. I peccati di costoro potrebbero essere giudicati e perdonati, previa penitenza, da qualsiasi sacerdote. Invano si solleva anche pubblicamente la questione dell’indebita ingerenza dell’Inquisizione nella tradizionale azione ecclesiastica: forti del loro potere e desiderosi di ampliarne il raggio, gli inquisitori si arrogano il diritto di giudicare anche quanto non sembra immediatamente ricadere nell’ambito dell’eresia.

Generalmente, il bando fissa a sei giorni dalla sua promulgazione il termine ultimo per le denunce, intimando come «coloro che non denunceranno non sono scusabili e saranno puniti duramente». I delatori possono usufruire di entrate laterali dello Steri, in modo da non farsi vedere e contribuire a mantenere il segreto sulla loro identità che non sarà mai rivelata a nessuno, tanto meno all’accusato.

Attraverso le prime denunce gli inquisitori formano quindi una lista di persone sospette; procedono quindi a individuare i testimoni, anche se per processare una persona ne basta uno solo. Parenti, amici, vicini di casa, datori di lavoro vengono quindi avvicinati da persone discrete che li interrogano con circospezione sull’indagato. Tali persone discrete sono i cosiddetti “familiari”, uomini e donne segretamente al servizio del tribunale che li utilizza per raccogliere informazioni. Fino al 1546 si tratta generalmente di persone di bassa condizione, dato che nobili e patrizi siciliani si oppongono all’insediamento del tribunale sull’isola e partecipano alle rivolte contro di esso. Dopo il 1543, però, matura in un nutrito settore dei ceti dirigenti siciliani una disposizione diversa nei confronti dell’istituzione. Se in precedenza avevano condiviso gli argomenti dei baroni napoletani nel tentativo di respingere il radicamento dell’Inquisizione nel regno, all’indomani del rinnovo dei privilegi del tribunale si affrettano ad ingrossarne le file come ufficiali e familiari, sottraendosi così alla condizione ordinaria di sudditi dell’autorità politica secolare per acquisire quella di sudditi dell’Inquisizione. Essi tentano di piegare ai propri fini un’istituzione che non solo comincia ad avere un preciso controllo sull’intero territorio isolano ma rappresenta, in virtù della sua struttura verticistica, anche un valido collegamento con la corte madrilena. Ma sono soprattutto le condizioni privilegiate, che l’affiliazione al tribunale come ufficiali o familiari offre, a costituire una meta ambita. I familiari, che svolgono compiti di vigilanza del territorio e di informazione, che consentono con delazioni e denuncie il funzionamento dell’ingranaggio inquisitoriale, pur non essendo remunerati per compiti che possono risultare anche gravosi, godono infatti di numerose prerogative e privilegi: esenzioni fiscali, diritto al porto d’arma, facoltà, estensibile (ed estesa) a congiunti e servitori, di essere giudicati dal tribunale inquisitoriale anche per reati comuni. In una società dove la legge è disuguale per tutti e dove ciascuno, a seconda della sua posizione sociale, può essere giudicato da un foro diverso – solo in Sicilia se ne contano più di cinquanta – , l’Inquisizione assicura ai familiari, che le consentono di funzionare al meglio, di poder godere di un foro privilegiato, che assicura nella forma e nella sostanza una posizione particolare.

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